Assicurazione contro gli infortuni domestici INAIL per caregiver e casalinghe: tariffe, rendite, tutele, soggetti obbligati, esoneri e novità.
Obbligo Assicurazione infortuni domestici
L’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici è obbligatoria per chi si prende cura della casa (casalinghe) e dei familiari in modo abituale ed esclusivo (caregiver). La legge 493/1999 stabilisce che è obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:
- ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
Sanzioni
Ricordiamo che chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’INAIL proporzionale al periodo di trasgressione e per un importo non superiore all’equivalente del premio (24,00 euro). La scadenza del rinnovo della polizza INAIL è il 31 gennaio di ogni anno.
Assicurazione infortuni domestici: esclusioni e casi particolari
E’ escluso dall’obbligo assicurativo:
- colui che ha meno di 18 anni o più di 67 anni
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- il titolare di una borsa lavoro
- l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso
Il premio è a carico dello Stato, per chi contemporaneamente:
- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.
Assicurazione caregiver e casalinghe: tariffe 2021
L’importo da versare annualmente per l’assicurazione contro gli infortuni domestici è pari a 24 euro. Non è frazionabile su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali.
Rimangono invariate le modalità per ottenere l’esonero dal pagamento del premio previsto per i redditi più bassi.
Infortuni domestici: invalidità e rendita
Se dall’infortunio domestico deriva un’invalidità permanente al lavoro pari o superiore al 16%, viene corrisposta all’assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria. La rendita è esente da oneri fiscali e oscilla da un minimo di 106,02 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.292,90 euro, per inabilità del 100%. Il grado di rendita riconosciuto non è soggetto a variazione, ovvero la rendita non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento).
E’ fissato al 16% il grado minimo di invalidità permanente che dà diritto al risarcimento e l’introduzione di una prestazione una tantum pari a 300 euro, quando l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%. Ricordiamo che a decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.
Infortuni domestici: la rendita
Se dall’infortunio domestico deriva un’invalidità permanente al lavoro pari o superiore al 16%, per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019, viene corrisposta all’assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria. La rendita è esente da oneri fiscali e oscilla da un minimo di 106,02 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.292,90 euro, per inabilità del 100%. Il grado di rendita riconosciuto
non è soggetto a variazione, ovvero la rendita non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento).
Infortunio mortale
Per effetto della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1126, lett. i, della legge n.145/2018), l’importo dell’assegno corrisposto una tantum per infortunio mortale, dal 1° gennaio 2019 è pari a 10.000.
Infortuni domestici
La copertura si applica dai 18 anni fino ai 67 anni, estendendo di due anni l’età dei beneficiari della tutela assicurativa (prima si applicava tra i 18 e i 65 anni).
Assegno APC
E’ riconosciuto un assegno per assistenza personale continuativa (APC) ai titolari di rendita per infortunio domestico che versano in una o più delle gravi condizioni menomative elencate nella tabella (Allegato n. 3) del Testo unico (dpr 1124/1965) e che hanno quotidiana necessità di assistenza. Si tratta di un’integrazione della rendita e viene corrisposto mensilmente, è esente IRPEF e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici. L’importo viene rivalutato ogni anno con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.