Patronato e Caf ACAI Maddaloni
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • NEWS
  • SERVIZI
    • SERVIZI PATRONATO
    • SERVIZI SALP
    • SERVIZI CAF
    • SERVIZI ACAI VALLE DI MADDALONI
  • CONTATTI
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • NEWS
  • SERVIZI
    • SERVIZI PATRONATO
    • SERVIZI SALP
    • SERVIZI CAF
    • SERVIZI ACAI VALLE DI MADDALONI
  • CONTATTI

News e Comunicazioni

12 Marzo 2018

APE Sociale – Anticipo Pensionistico

ape sociale

Cos’è

L’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. legge Monti-Fornero).

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, intesa ad accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni ed è soggetta a limiti di spesa.

A chi è rivolto

L’indennità c.d. APE sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

  • disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
  • soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesiassistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
  • dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative di seguito elencate e meglio descritte nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88. Tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell’APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all’interruzione predetta. Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
    • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • conciatori di pelli e di pellicce;
    • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
    • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
    • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

 

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficioove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.

In deroga a quanto sopra esposto, in fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 15 luglio 2017 e, in caso in cui residuino risorse finanziarie, al massimo entro il 30 novembre 2017, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

L’APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Al fine di valutare se le risorse finanziarie stanziate risultino sufficienti  a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, si procede al monitoraggio. Il monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

QUANTO SPETTA

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensionecalcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L’importo dell’indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa.

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

 

Per ulteriori dettagli, vedi la presentazione dalla
Videoconferenza del 22-06-2017  documenti 730

lavoro autonomo licenziamento disoccupazione pensione anticipata APe Social dimissioni sostegno al reddito gestione separata assicurazione generale obbligatoria legge 104 pensioni attività commerciali buonuscita cessazione contributi contributi figurativi dipendenti pubblici edilizia fornero inail invalidità civile
Articolo PrecedenteROTTAMAZIONE BIS – Definizione agevolata 2017
Articolo SuccessivoAPE Volontario – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica

Articoli Correlati

  • ape volontario
    APE Volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica
  • reddito di inclusione
    REI - Reddito di Inclusione

Lascia il tuo commento Cancel Reply

(will not be shared)

Cerca

Seguici su Facebook

Patronato e Caf-Acai Maddaloni

TAG CLOUD

assegno ordinario di invalidità Assicurazione INAIL bebè 2017 bonus bonus e sconti 2018 bonus mamma bonus mamma domani Caregiver Casalinghe cessazione contributi contributi figurativi contributi volontari corsi qualifica professionale Dichiarazione dei Redditi dipendenti pubblici disoccupazione disoccupazione agricola documentazione caf documenti disoccupazione agricola edilizia equitalia estinzione finanziamenti imprese fornero inail inclusione inps libero professionista mamma domani manovra 2018 modelli inps modello 730 naspi prestazioni inps prestiti professionisti reddito di inclusione rei rottamazione equitalia sconti sia sia aggiornata visite visite inps visite mediche di controllo

Articoli Recenti

  • SPID Infocert Maddaloni
  • Domanda Affitti 2021
  • Elenco dei documenti necessari per produrre il modello ISEE 2022
  • Documenti necessari per compilare la Dichiarazione dei Redditi
  • Assicurazione INAIL per Casalinghe e Caregiver – Regole e tariffe

ARCHIVIO

  • Febbraio 2022
  • Gennaio 2020
  • Aprile 2019
  • Marzo 2019
  • Marzo 2018
  • Novembre 2017
  • Ottobre 2017
  • Settembre 2017
  • Luglio 2017
  • Maggio 2017
  • Marzo 2017
  • Settembre 2016
PATRONATO A.C.A.I.
DELL’ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI
(Codice Nazionale: 022)
Sede di MADDALONI (CE)
(Codice Zonale: CE018)
Via Caudina 93 e 65
81024 – Maddaloni (CE)
Riferimenti:
Geom. Pancrazio Miranda

  338.7281588

 pancrazio.miranda@tin.it
A.C. Maria Di Nuzzo
  338.9520644
 dinuzzo_maria@libero.it
Orari di Apertura:
Dal lunedì al venerdì
dalle   9:00 alle 12:00
dalle 16:00 alle 19:00
Contatti:
 info@patronatoacaienasmaddaloni.it
Pec: maddaloni@pec.patronatoacai.it
 0823.204005      0823.336186
  • COOKIES
  • PRIVACY POLICY
  • IMPRESSUM
  • CONTATTI

Copyright © 2017 - 2022 patronatoacaimaddaloni.it  |  Diritti riservati  |  By OurWeb Italia