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News e Comunicazioni

4 Novembre 2017

ROTTAMAZIONE EQUITALIA – Istanze respinte

rottamazione cartelle

Regolarizzazione istanze respinte

Hai aderito alla Definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle e non sei stato ammesso perché non eri in regola con il vecchio piano di rateizzazione? Il decreto legge n. 148/2017 prevede la possibilità di presentare una nuova domanda di adesione entro il 31 dicembre 2017

Chi ha già aderito alla Definizione agevolata ma ha ricevuto una “Comunicazione delle somme dovute” e non era in regola a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 (diniego ex art. 6 comma 8 del decreto legge n.193/2016), può presentare una nuova domanda di adesione.

Le condizioni necessarie per poter accedere a questo ulteriore beneficio sono:

che i carichi per i quali si richiede l’adesione risultino respinti esclusivamente per il mancato adempimento della previsione di cui all’ 6, comma 8 del D.L. 193/2016 (mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016);
che entro e non oltre il 31 maggio 2018, venga effettuato il pagamento in un’unica soluzione dell’importo complessivo delle rate scadute.
Come presentare la domanda
La domanda di Regolarizzazaione delle istanze respinte può essere presentata entro il 31 dicembre 2017:

alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-R, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve provenire anch’essa da una casella pec;
presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) utilizzando il Modello DA-R debitamente compilato, stampato e firmato.
Cosa succede dopo aver presentato la domanda
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione al contribuente entro il 31 marzo 2018 con l’ammontare delle rate scadute da versare (in un’unica soluzione), entro e non oltre il 31 maggio 2018.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza di regolarizzazione non potrà essere accolta.

Una volta saldate le rate scadute, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una successiva comunicazione entro il 31 luglio 2018 con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o l’eventuale diniego.

È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di tre rate (di pari importo) nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 comprensive degli interessi legali e dell’aggio.

equitalia rottamazione cartelle regolarizzazione istanze respinte
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