Per rientrare tra gli aventi diritto alla pensione anticipata precoci o all’APe Social non bastano i requisiti contributi e anagrafici ma serve anche di rientrare in una particolare platea, composta da specifiche categorie di lavoratori ritenuti disagiati, elencate nel comma 199 della Legge di Bilancio 2017 (legge 232/2017):
• disoccupati involontariamente (licenziamento, dimissioni giusta causa, procedure di conciliazione in ambito di ristrutturazione aziendale) che abbiano terminato il sussidio spettante da almeno tre mesi;
• caregiver che assistono da almeno sei mesi coniuge, partner in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap grave;
• addetto a mansioni gravose (elencate nell’allegato E della legge) o lavori usuranti (di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del dlgs 67/2011), per almeno sei anni in via continuativa, con una possibile interruzione di 12 mesi (a determinate condizioni)
• inabili con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%;
Se non si rientra in nessuna di queste categorie pur essendo precoce, non ha diritto né all’APe Social né al prepensionamento con la quota 41 (a qualunque età) e si dovrà attendere la pensione anticipata “ordinaria”, che maturerà con 41 anni e dieci mesi di contributi.
Con il beneficio riservato ai precoci che rientrano nelle categorie su indicate, invece, per gli anni 2017 e 2018 l’anticipo massimo fruibile potrà essere pari a 10 mesi per le donne e ad 1 anno e 10 mesi per gli uomini.