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News e Comunicazioni

1 Marzo 2017

BONUS BEBÈ 2017

bonus-bebe

Confermato anche per il 2017 il bonus bebè, cioè il sussidio di 80 euro al mese (960 euro annui) riconosciuto alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

Come funziona il bonus bebè

Si tratta di un assegno di natalità con le seguenti caratteristiche:

  • il bonus spetta fino ai 3 anni di vita del figlio (o fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affidamento preadottivo), a condizione che la nascita, l’adozione o l’affidamento preadottivo si verifichino tra i 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017;
  • l’importo del bonus è pari a 960 euro all’anno, divisi in 12 rate mensili da 80 euro ciascuna, che raddoppia per le famiglie con reddito ISEE inferiore a 7mila euro: in questo caso, l’importo è pari a 160 euro al mese (1920 euro annui);
  • la somma ricevuta non contribuisce al reddito imponibile della famiglia, motivo per cui non sarà necessario riportarlo nella dichiarazione dei redditi annuale.

Chi può presentare la domanda

La domanda può essere presentata dal genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea, o anche cittadinanza extracomunitaria con permesso di soggiorno Ue di lungo periodo (a condizione che, al momento della presentazione della domanda, sia residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno);
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio;
  • reddito ISEE del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, inferiore a 25mila euro annui.

Attenzione: per poter richiedere l’assegno occorre preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai fini dell’ottenimento dell’ISEE corrente, ed è necessario che nel nucleo familiare indicato nella DSU sia presente il figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si richiede l’assegno.

Come si presenta la domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, una sola volta per ciascun figlio, attraverso uno dei seguenti canali:

  • accedendo direttamente ai servizi telematici dell’INPS, con il PIN dispositivo;
  • tramite il Contact Center integrato INPS – INAIL, al n. 803164, gratuito da rete fissa, o al n. 06164164 da rete mobile;
  • tramite l’ausilio dei Patronati.

Quando si presenta la domanda

Il termine per la presentazione della domanda è di 90 giorni dalla nascita del bambino o dal suo ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo. In caso di parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, bisogna presentare un’apposita domanda per ciascun minore.

In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, il pagamento del contributo decorrerà dalla data di trasmissione della stessa, e non dall’ingresso in famiglia del bambino.

Modalità e durata dell’erogazione del bonus bebè

Il pagamento dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente secondo le modalità indicate nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
L’assegno è corrisposto mensilmente per un numero massimo di 36 mensilità, che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia del figlio.

L’erogazione termina:

  • al compimento dei 3 anni di età del figlio, o al raggiungimento dei 3 anni dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affidamento preadottivo;
  • al compimento dei 18 anni di età del figlio;
  • nel caso in cui il richiedente perda uno dei requisiti richiesti dalla legge (ad es., in caso di trasferimento della residenza all’estero);
  • al verificarsi di una causa di decadenza (decesso del figlio; revoca dell’adozione; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi).

La perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge o il verificarsi di una causa di decadenza devono essere comunicati all’INPS entro 30 giorni, fermo restando il recupero da parte dell’INPS delle somme erogate indebitamente. In questi casi, la domanda di assegno, in presenza dei requisiti di legge, può comunque essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore oppure, in caso di affidamento temporaneo del figlio, dal genitore affidatario.

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